Il Ministro DECRETA
CAPO I°
ATTIVITA’ RADIOAMATORIALE
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Articolo 5
(Esoneri prove di esami)
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, del dPR n.1214/1966, sono esonerati da tutte le prove, sia scritte che pratiche, gli aspiranti al conseguimento della patente che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) certificato di radiotelegrafista per navi di classe prima, seconda e speciale, rilasciato dal Ministero delle comunicazioni;
b) diploma di radiotelegrafista di bordo, rilasciato da un istituto professionale di Stato.
2. Sono esonerati dalle prove scritte gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti
titoli:
a) certificato generale di operatore GMDSS, rilasciato dal Ministero delle comunicazioni;
b) laurea in ingegneria nella classe dell’ingegneria dell’informazione o equipollente;
c) diploma di tecnico in elettronica o equipollente conseguito presso un istituto statale o riconosciuto dallo Stato
.....
4. Possono essere altresì esonerati dagli esami gli aspiranti che, muniti di licenza o di altro titolo di abilitazione, rilasciato dalla competente amministrazione del Paese di provenienza, abbiano superato esami equivalenti a quelli previsti in Italia.
Articolo 10
(Autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche non presidiate)
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10. E’ consentito il collegamento tra stazioni ripetitrici automatiche, anche operanti su bande di frequenze e bande di emissione diverse.
Articolo 12
(Norme d’esercizio)
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4. E’consentita l’interconnessione delle stazioni di radioamatore con le reti pubbliche di telecomunicazione per motivi esclusivi di emergenza o di conseguimento delle finalità proprie dell’attività di radioamatore.
- Ascolto
1.
E' libera l'attivita' di solo ascolto sulla gamma di
frequenze attribuite al servizio di radioamatore.
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Decreto CW
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ART. 1
(Patente)
1. E' recepita la
raccomandazione CEPT TR 61-02 citata nelle premesse;
2. Le patenti di
operatore di stazione di radioamatore di classe A e B di cui
all'allegato 26 al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante
il "Codice delle comunicazioni elettroniche" vengono
unificate nell'unica patente di classe A.
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aggiornamenti e commenti:
- le patenti sono state unificate;
- a seguito dell'unificazione la prova pratica non è più obbligatoria ma diventa facoltativa;
- la Licenza di trasmissione è diventata Autorizzazione generale;
- il periodo di validità dell'A.G. è di dieci anni, rinnovabile a scadenza.
tec
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