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IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Visto il decreto
legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
Visto il decreto il
decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n.176;
Visto il decreto del
Ministro delle Comunicazioni 16 dicembre 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 27 dicembre
2004;
Visto il decreto
legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle
Comunicazioni Elettroniche", in particolare il titolo III, capo
VII;
Visto l'allegato 26 al
suddetto decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 concernente
"Adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio
dell'attività radioamatoriale";
Visto altresì l'art. 163
del menzionato Codice delle Comunicazioni Elettroniche;
Visto l'art. 25, Sezione
I, paragrafo 25.5 del Regolamento delle Radiocomunicazioni che
conferisce la facoltà alle amministrazioni degli Stati contraenti di
mantenere o meno l'obbligatorietà della capacità in
ricetrasmissione del codice Morse per gli aspiranti radioamatori;
Vista la raccomandazione
CEPT 61-02 adottata dalla CEPT il 6 febbraio 2004, in occasione della
riunione del GCC/WGRA tenuta a Vilnius, che recepisce il disposto
dell'art. 25, paragrafo 25.5, menzionato nella linea precedente;
Considerato che, allo
scopo di facilitare l'espletamento di comunicazioni radioamatoriali,
sia opportuno aderire alla anzidetta raccomandazione CEPT TR 61-01
nel senso di eliminare l'obbligatorietà della capacità nelle
trasmissioni radio del codice Morse;
Visto l'art. 220, comma
2, lettera a) del codice delle comunicazioni elettroniche che
conferisce al Ministro delle Comunicazioni il potere di apportare,
con proprio decreto, modifiche, fra l'altro, all'allegato 26, dianzi
citato;
DECRETA
ART. 1
(Patente)
1. E' recepita la
raccomandazione CEPT TR 61-02 citata nelle premesse;
2. Le patenti di
operatore di stazione di radioamatore di classe A e B di cui
all'allegato 26 al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante
il "Codice delle comunicazioni elettroniche" vengono
unificate nell'unica patente di classe A.
ART. 2
(Esami)
1. In conformità di
quanto previsto dalla raccomandazione CEPT TR 61-02 gli esami per il
conseguimento della patente di classe A consistono in una prova
scritta sugli argomenti indicati nella prima parte del programma di
cui al sub allegato D dell'allegato 26 al codice, da eseguirsi
mediante quiz a risposta multipla.
ART. 3
(Nominativo)
1. Dall'entrata in vigore
del presente decreto i radioamatori in possesso delle autorizzazioni
generali di classe A e B di cui all'allegato 26 al decreto
legislativo 1 agosto 2003, n. 259 conservano i rispettivi nominativi
fatta salva la possibilità per i titolari delle autorizzazioni di
classe B di chiedere al competente organo centrale del Ministero
delle comunicazioni il cambio del nominativo.
Il presente decreto sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il Ministro
Landolfi
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