che sia cartaceo
o sia elettronico (ad es. bblogger)
che ci si sia tenuti a compilare il registro di stazione è PIU' che ovvio,
INFATTI
***E' SCRITTO CHIARO E TONDO!!!***
Art. 215
Uso di nominativi falsi o alterati. Sanzioni:
Chiunque, anche se munito di regolare autorizzazione, usi nelle radiotrasmissioni nominativi falsi od alterati o soprannomi non dichiarati, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 34,00 ad euro 670,00 se il fatto non costituisca reato più grave.
Alla stessa sanzione e' sottoposto chiunque usi nelle stazioni radioelettriche una potenza superiore a quella autorizzata dall'autorizzazione od ometta la tenuta e l'aggiornamento del registro di stazione.
QUINDI
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**BISOGNA TENERE IL LOG SEMPRE, E COMUNQUE SU TUTTE LE BANDE OM.**
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Altrimenti?
Il MISE può irrogare una sanzione amministrativa da € 34 a 670, si prevede il possibile pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della somma edittale entro il termine perentorio di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica.
FERMO RESTANDO CHE
In caso di contenzioso, se il radioamatore indisciplinato, dichiara di non aver mai fatto trasmissioni, il MISE deve dimostrare il contrario, e poi raccogliendo i dati di altri OM, o in altro modo legale, deve tentare di dimostrare incrociando i dati che quanto afferma il radioamatore col registro vuoto, sia FALSO.
per la tenuta del LOG in formato digitale credo che si possa applicare:
l' art. 2215 bis cod. civileDocumentazione informatica.Non è specifico per la nostra "norma" ... ma è una salvaguardia ed in caso di controllo si stampa l'annualità o si fa accedere gli accertatori al PC...
Comma 1
I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta e' obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.
Comma 2
Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui e' possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
Comma 3
Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato. (1)
Comma 4
Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma. (1)
Comma 5
I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile.
Comma 6
Per i libri e per i registri la cui tenuta e' obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni. (2)
poi la si firma ...
Se uno non vuole rischiare nulla si tiene un quadernetto di stazione cartaceo e riporta dopo i collegamenti al computer ...
Immaginatevi a gestire così un contest HI questo è un metodo per OM pantofolai 😉😊😉
Molto meglio QARTest
Ma al di là della Legge chi è quel folle che non si annota i contatti??? Meglio cambiare hobby e darsi alla pesca subacquea 😅😅😅 (e per questa battuta Gabriele IZ1PKR mi dirà: "Francesco sei proprio un menabelini")
leggete anche formati per log amatoriali adif
e leggete questo autorevolissimo parere fornito dall'avvocato Vincenzo Favata IT9IZY pubblicato su radiorivista a questo indirizzo:
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IL SOLO NOMINATIVO RADIOAMATORIALE NON SOSTITUISCE IL NOME E COGNOME RICHIESTO.
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