mercoledì 27 gennaio 2016

Assegnazione frequenze in onde media a modulazione di ampiezza (AM)

Radio. Del. Agcom 3/16/CONS. Assegnazione frequenze in onde media a modulazione di ampiezza (AM)
Attraverso il provvedimento in titolo l’Agcom ha adottato, ai sensi dell’articolo 24-bis del D. Lgs. 177/2005, il Regolamento (d’ora innanzi “il Regolamento”) che definisce i criteri e le modalità di assegnazione delle frequenze radio per il servizio di radiodiffusione sonora in onde medie, nella banda di frequenze 526,5-1606,5 kHz, a modulazione di ampiezza (AM) ovvero mediante altre tecnologie innovative.
A mente dell’art. 3 del Regolamento l’attività di operatore di rete per trasmissioni radiofoniche terrestri in onde medie a modulazione di ampiezza (AM), ovvero mediante altre tecnologie innovative, si conforma ai principi della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 07/03/2002 e della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16/09/2002, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 24-bis del D. Lgs.177/2005.  L’attività di cui trattasi è soggetta al regime dell’autorizzazione generale, di durata non superiore a 20 anni, che si consegue mediante presentazione di una dichiarazione, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D. Lgs. 259/2003). Il diritto d’uso per trasmissioni radiofoniche terrestri nella gamma di frequenze delle onde medie a modulazione di ampiezza (AM), ovvero mediante altre tecnologie innovative, è conseguito dai soggetti autorizzati, con distinto provvedimento rilasciato dal Ministero ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del D. Lgs. 259/2003. Il Ministero, sottratte le risorse frequenziali atte ad assolvere le esigenze relative agli obblighi del servizio pubblico, entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento qui disaminato pubblica sul proprio sito web l’elenco delle frequenze assegnate all’Italia, destinate alle trasmissioni radiofoniche terrestri nella gamma di frequenze delle onde medie a modulazione di ampiezza (AM) ovvero mediante altre tecnologie innovative, indicando per ciascuna di esse le caratteristiche tecniche di irradiazione degli impianti e i vincoli tecnici, riportati dal Piano di radiodiffusione – Ginevra 1975. Rimane salva la possibilità per il Ministero di attivare le procedure internazionali di modifica di tali parametri, in accordo con quanto previsto dall’articolo 4 degli Atti Finali del Piano di radiodiffusione – Ginevra 1975.  I soggetti interessati a conseguire i diritti d’uso delle frequenze entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’elenco delle frequenze disponibili di cui sopra, presentano domanda al Ministero. Qualora il numero delle domande presentate per una determinata risorsa pianificata non superi il numero di frequenze disponibili, il Ministero concede i diritti d’uso ai richiedenti. I diritti d’uso di frequenze rimaste eventualmente non assegnate sono successivamente concessi sempre secondo l’ordine di presentazione delle domande dei soggetti richiedenti, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del D. Lgs. 259/2003. Qualora il numero delle domande presentate per una determinata risorsa pianificata sia superiore al numero di frequenze disponibili, i diritti d’uso delle frequenze sono concessi mediante la procedura di selezione comparativa per la quale il Ministero adotta i relativi bandi, prevedendo un termine non inferiore a 30 giorni per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura, ogni qual volta all’atto dell’assegnazione dei diritti d’uso delle radiofrequenze il numero delle richieste presentate per un determinato bacino di riferimento è superiore al numero di frequenze disponibili nel medesimo bacino presentate per un determinato bacino di riferimento è superiore al numero di frequenze disponibili nel medesimo bacino. La selezione comparativa di cui al comma 1 avviene sulla base dei seguenti elementi e relativi punteggi massimi applicabili:  a. qualità del progetto di impiego della risorsa radioelettrica (totale massimo 40 punti), tenendo conto dei seguenti parametri: • tempi di realizzazione della singola stazione/rete; • estensione territoriale della copertura;  • innovazione tecnologica della singola stazione/rete, • utilizzo di tecnologie digitali; • quantità e varietà della programmazione da veicolare, con particolare riferimento ai contenuti aventi finalità sociale o di pubblica utilità.  b. piano di investimenti previsto per realizzazione del progetto di impiego della risorsa radioelettrica (totale massimo 25 punti); c. soggetto nuovo entrante (25 punti). d. potenzialità economica del soggetto richiedente (totale massimo 10 punti). Al termine della valutazione comparativa il Ministero compila la graduatoria delle domande pervenute e provvede alla concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze ai soggetti collocati utilmente in graduatoria. A parità di punteggio i soggetti nuovi entranti sono preferiti nella attribuzione dei diritti d’uso. La graduatoria è resa pubblica. La struttura di competenza a più livelli Consultmedia (collegata a questo periodico), ha predisposto il consueto service di assistenza sulla problematica.

Per informazioni studiomadaro@planetmedia.it. (E.G. per NL    22/01/2016 

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